Riepiloghiamo i criteri inerenti la deducibilità fiscale dei contributi FASI e la detraibilità delle spese mediche sostenute dagli iscritti al FASI, confermati dall’Agenzia delle Entrate a seguito di richieste di parere avanzate da Federmanager.

Naturalmente, i suddetti criteri non si applicano in modo uniforme per tutte le Casse/Fondi ma soltanto agli iscritti a Casse/Fondi che abbiano meccanismi di contribuzione analoghi al FASI.

FASI PER DIRIGENTE IN SERVIZIO:

ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, la contribuzione versata al FASI, sia per la quota a carico dell’azienda (pari a € 1.664) che per quella a carico del dirigente in servizio (pari a  € 844), è interamente deducibile dal reddito dell’interessato in quanto l’importo è complessivamente non superiore al limite previsto di € 3.615,20. A tale proposito si ricorda che non rileva fiscalmente la quota che l’azienda versa a titolo di solidarietà per i dirigenti in pensione in quanto ad essi non ricollegabile (vedi successivo punto 2.1.). Conseguentemente, le spese mediche sono detraibili solo per la quota eccedente l’importo rimborsato dal Fondo.

ATTENZIONE: nel caso in cui il dirigente in servizio, iscritto al FASI, fosse iscritto anche ad una Cassa/Fondo di assistenza sanitaria integrativo dello stesso FASI, ad esempio ASSIDAI, occorre verificare se, per effetto della contribuzione versata a quest’ultima forma di assistenza sanitaria integrativa, si supera il limite di deducibilità pari a € 3.615,20. Se così fosse, oltre alla quota delle spese mediche rimaste a carico dell’interessato, è possibile detrarre proporzionalmente le spese sanitarie per la parte rimborsata dai  Fondi.

Calcolo detraibilità Fasi

Calcolo della percentuale di detraibilità:
Contributo FASI: (quota azienda) € 1.664,00
(quota dirigente)  €   844,00
 Totale  €  2.508,00
Contributo Cassa/Fondo integrativo  €  1.492,00
TOTALE CONTRIBUTI VERSATI  4.000,00
Percentuale detraibilità (4000-3615,20)/4000*100  9,62%

Tale aliquota deve essere applicata all’importo relativo alle spese mediche rimborsate per ottenere la relativa quota da portare in detrazione sul modello 730. Quindi, supponendo che l’interessato abbia questa situazione:

Esempio di detraibilità:  % di Detraibilità Importo detraibile
Spese mediche sostenute: € 3.000,00
di cui RIMBORSATE  € 2.000,00 9,62%   € 192,40
NON RIMBORSATE  € 1.000,00  100,00%  € 1.000,00
  Totale Importo detraibile  € 1.192,40

Come noto, in sede di calcolo, tale importo sconterà la franchigia pari a € 129,11.

FASI PER DIRIGENTE IN PENSIONE:

i contributi versati direttamente al FASI dai dirigenti pensionati, invece, non sono deducibili dal reddito. Ciò in quanto, come segnalato anche nella Risoluzione n. 293/E dell’11 luglio 2008 dell’Agenzia dell’Entrate, qualora il meccanismo di funzionamento del Fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato, come nel caso del FASI, l’Agenzia ritiene non applicabile il suddetto art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

Tenuto conto che i contributi versati al FASI dai pensionati hanno concorso alla formazione del loro reddito imponibile, ne consegue che le spese sanitarie sostenute dagli stessi pensionati sono integralmente detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11 anche per la quota già rimborsata dal Fondo, secondo le regole previste per le detrazioni dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.

 

FASI PER DIRIGENTE IN PENSIONE – SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAL CONIUGE NON FISCALMENTE A CARICO:

su richiesta di Federmanager, con circolare n. 21/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico del dirigente in pensione iscritto al FASI, anche se rimborsate dal Fondo, sono detraibili dal coniuge nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11 secondo quanto previsto dall’art. 15. comma1, lett. c) del TUIR.

 

FASI PER DIRIGENTE IN PENSIONE – SPESE MEDICHE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL FASI IN REGIME DI CONVENZIONE DIRETTA:

Il contributo al FASI a carico del dirigente pensionato non è deducibile dal reddito fiscalmente imponibile (principio espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E del 2004). Dal momento che non vi è alcuna deducibilità del contributo al Fondo sanitario, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21/E del 2010, ha confermato che le spese mediche sostenute dal pensionato e rimborsate dal Fondo sono detraibili dall’imposta lorda pari al 19%, per la parte che eccede euro 129,11.

A valle di quanto sopra riportato si è posta la questione legata alla detraibilità delle spese mediche del dirigente pensionato nel caso in cui non sia quest’ultimo a sostenere il costo della prestazione medica ma sia il Fondo sanitario a farsi direttamente carico della prestazione, ovvero sia quando il pensionato usufruisce delle prestazioni sanitarie delle strutture mediche che sono in convenzione diretta col Fondo. In questi casi, infatti, il pensionato non è in possesso della fattura che la struttura rilascia al FASI al momento del pagamento ed è quindi impossibilitato a chiedere la suddetta detrazione fiscale.

Sulla materiale tracciabilità delle spese mediche ai fini della detrazione al 19% è quindi intervenuto il Legislatore con la Legge di Bilancio del 2020 (in particolare con l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) affermando che la detraibilità spetta se l’onere è “sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
A valle di ciò l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 431 del 2020, ha specificato che:
“Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del Pagina 3 di contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.”

Dunque, per godere della detrazione rispetto alle prestazioni sanitarie pagate direttamente dal FASI, il dirigente pensionato dovrà fornire la fattura sulla quale viene indicata la data del pagamento da parte del FASI o, accanto alla fattura generica, una certificazione della Cassa nella quale vi sono indicati i riferimenti della fattura e quando è stata pagata.
A tale proposito si evidenzia che per le prestazioni in convenzione diretta che venissero effettuate dai dirigenti pensionati nei mesi finali dell’anno, il fatto che il pagamento da parte del FASI possa slittare nell’anno successivo a quello della fruizione della prestazione sanitaria, potrebbe determinare, in virtù del principio di cassa, che la detrazione della prestazione debba essere richiesta nel anno d’imposta successivo rispetto a quello di effettiva fruizione della prestazione sanitaria.